[1]Dogane

[2]1. Le parti rafforzano la cooperazione in materia doganale, compresa la facilitazione degli scambi, con l'intento di semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure doganali e di promuovere azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali pertinenti. 2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti valutano la possibilita' di concludere strumenti di cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art22 · fonte su Normattiva