[1]di informazioni
[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per una delle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. 2. Le Parti assicurano una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi del presente accordo, in linea con l'interesse pubblico relativo all'accesso alle informazioni e in conformita' delle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari.
Testo vigente dal 6 maggio 2026
