1. Le Parti cooperano al fine di promuovere la moderazione nei dialoghi per affrontare le questioni di interesse reciproco. 2. Le Parti concordano, se del caso, di promuovere il valore della moderazione nei consessi regionali e internazionali. 3. Le Parti collaborano per promuovere la moderazione, anche agevolando e sostenendo le pertinenti attivita', nonche' lo scambio di buone pratiche, informazioni ed esperienze.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art9 · fonte su Normattiva