Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente (ivi comprese le aziende pubbliche statali come gli uffici postali e le organizzazioni ferroviarie) o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. Le remunerazioni stesse non sono soggette a tassazione nell'altro Stato contraente se il pagamento viene effettuato ad un cittadino del menzionato primo Stato.

Testo vigente dal 27 maggio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;654~art19 · fonte su Normattiva