1. Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che ritiene piu' opportune per giungere ad una amichevole risoluzione della controversia. 2. Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli Stati parti nella controversia. I detti Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, entro il termine di tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione. 3. Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonche' le dichiarazioni degli Stati parti interessati agli altri Stati parti della Convenzione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art13 · fonte su Normattiva