Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966
Art. 18 (Convenzione)
1. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione. 2. L'adesione avverra' mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 23 dicembre 1975
