1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonche' di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione. 2. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art17 · fonte su Normattiva