Art. 17 (Convenzione)
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonche' di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione. 2. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 23 dicembre 1975
