1. Ogni Stato contraente puo' formulare in ogni momento una domanda di revisione della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite decidera' sulle eventuali misure da adottare al riguardo di tale richiesta.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art23 · fonte su Normattiva