Ogni controversia tra due o piu' Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla detta Convenzione, sara' portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia perche' essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la questione altrimenti.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art22 · fonte su Normattiva