Art. 2 (Trattato)
per i quali e ammessa l'estradizione 1. Reati per i quali e ammessa l'estradizione sono tutti i reati che, al momento della richiesta di estradizione, sono punibili secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti con la pena detentiva o con altra pena restrittiva della liberta' personale per un periodo di almeno un anno, ovvero con una pena piu' severa. Se la richiesta di estradizione riguarda una persona gia' condannata per uno dei suddetti reati, che sia ricercata per l'esecuzione di una condanna a pena detentiva o ad altra pena restrittiva della liberta' personale, l'estradizione sara' concessa solo se di tale pena resta ancora da espiare un periodo di almeno 6 mesi. 2. Costituisce reato per il quale e ammessa l'estradizione anche il reato consistente nel tentativo di commettere, o nella partecipa zione alla commissione di uno dei reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo. Qualsiasi tipo di associazione per commettere reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, quale prevista dalla legge italiana, e la "conspiracy" per commettere uno dei reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, quale prevista dalla legge australiana, costituiscono egualmente reati per i quali e ammessa l'estradizione. 3. Non ha rilevanza il fatto che le leggi delle Parti Contraenti collochino le azioni o le omissioni che costituiscono il reato in categorie diverse di reato e denominino il reato con una diversa terminologia. 4. Nello stabilire se un reato e tale per le leggi di entrambe le Parti Contraenti, si tiene conto di tutte le azioni o le omissioni attribuite alla persona richiesta.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
