[1]Articolo VII
[2]Non sara' accordata l'estradizione qualora, in base alle leggi della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita o la condanna non possa essere eseguita per effetto della prescrizione o per qualsiasi altra causa.
Testo vigente dal 23 dicembre 1975
