[1]Articolo VII

[2]Non sara' accordata l'estradizione qualora, in base alle leggi della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita o la condanna non possa essere eseguita per effetto della prescrizione o per qualsiasi altra causa.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artvii · fonte su Normattiva