L'estradizione non sara' accordata qualora, in base alla legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, la azione penale nei confronti della persona richiesta, per il reato per il quale l'estradizione e' domandata, non possa essere iniziata o proseguita per effetto della prescrizione o se la pena sia prescritta.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
