L'estradizione non sara' accordata qualora, in base alla legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, la azione penale nei confronti della persona richiesta, per il reato per il quale l'estradizione e' domandata, non possa essere iniziata o proseguita per effetto della prescrizione o se la pena sia prescritta.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;11~trattato-art6 · fonte su Normattiva