[1]Articolo XVI

[2]Una Parte contraente, quando inviera' all'altra Parte, in base al presente Trattato, un documento non redatto nella lingua di quest'ultima, dovra' allegare una traduzione nella lingua dell'altra Parte, oppure inviare tale traduzione successivamente, appena possibile.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxvi · fonte su Normattiva