[1]Articolo XXVI

[2]1. Il presente Trattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. 2. - Esso entrera' in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.

[3]FATTO a Canberra il ventotto novembre 1973, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[4]Per il Governo dell'Australia Donald WILLESEE Per il Governo della Repubblica italiana Luigi GRANELLI

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-15;655~artxxvi · fonte su Normattiva