Art. 22 (Trattato)
[1]in vigore e denuncia 1. Questo Trattato entrera' in vigore trenta giorni dopo che le Parti Contraenti abbiano comunicato l'una all'altra che i requisiti costituzionali richiesti per l'entrata in vigore del presente Trattato sono stati soddisfatti. Il presente Trattato si applichera' anche alle richieste relative a reati commessi prima della sua entrata in vigore. 2. Il Trattato di Estradizione fra la Repubblica Italiana e l'Australia fatto a Canberra il ventotto di novembre millenovecentosettantre cessera' di essere in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. 3. Ciascuna delle due Parti Contraenti puo' denunciare il presente Trattato dandone notifica scritta in qualsiasi momento ed il Trattato cessera' di essere in vigore il centottantesimo giorno dopo il giorno in cui la notifica e stata data. In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Trattato Fatto a Milano il 26› giorno del mese di agosto millenovecentottantacinque nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER L'AUSTRALIA
[2]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
