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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, e sono convalidati i Regi decreti 13 novembre 1931, nn. 1416 e 1417, con i quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1931 - 1932. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 giugno 1932 - Anno X

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Mosconi.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-06;658~art1 · fonte del testo