[1]Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche e relativo Protocollo (Bonn, 23 luglio 1963).

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA consapevoli dell'interesse che presentano per ciascuno degli Stati contraenti la protezione efficace contro la concorrenza sleale di prodotti naturali o manufatti, particolarmente la protezione delle indicazioni di provenienza, ivi comprese le denominazioni di origine e la salvaguardia di altre denominazioni geografiche, riservate a taluni prodotti e merci specificate, hanno convenuto di concludere un accordo e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

[4]il Signor Gastone GUIDOTTI, Ambasciatore d'Italia a Bonn;

[5]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

[6]il Professor Dottor Karl CARSTENS, Segretario di Stato dell'Auswaertiges Amt; i quali dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[7]Articolo 1

[8]Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare in modo efficace la protezione dei prodotti naturali e manufatti originari del territorio dell'altro Stato contro la concorrenza sleale nell'esercizio del commercio e per assicurare una protezione efficace alle denominazioni contenute negli Allegati A e B al presente Accordo in conformita' delle disposizioni degli articoli da 2 a 9.

Testo vigente dal 27 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art1 · fonte del testo