Le denominazioni contenute nell'Allegato B al presente Accordo sono riservate nel territorio della Repubblica Federale di Germania esclusivamente alle merci e ai prodotti italiani e non possono esservi adoperate se non alle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica italiana. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite un protocollo.

Testo vigente dal 27 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art3 · fonte del testo