[1]1. Il presente Accordo sara' ratificato; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e rimarra' in vigore senza limitazione di durata. 3. Ciascuno degli Stati contraenti potra' denunciare il presente Accordo dando all'altro Stato un preavviso scritto di un anno. In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

[2]FATTO in Bonn il 23 luglio 1963 in due esemplari originali, ciascuno redatto in italiano e in tedesco, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana GUIDOTTI Per la Repubblica Federale di Germania CARSTENS

Testo vigente dal 27 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art13 · fonte su Normattiva