Le denominazioni contenute nell'Allegato A al presente Accordo sono riservate nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente alle merci o ai prodotti tedeschi e non possono esservi adoperate se non alle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica Federale di Germania. Tuttavia, talune disposizioni di tale legislazione possono essere dichiarate inapplicabili mediante un protocollo.

Testo vigente dal 27 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;658~art2 · fonte del testo