Art. 11 (Appendice I)
del Consiglio (i) Il Consiglio eleggera' un membro quale Presidente. Il periodo di carica normale del Presidente e' di tre anni. Il Consiglio puo' rieleggere il suo Presidente per un secondo periodo di carica non superiore a tre anni. (ii) Il Consiglio si riunira' almeno una volta l'anno. (iii) Il Consiglio adottera' il proprio regolamento interno. (iv) La maggioranza dei membri costituira' il quorum per le riunioni del Consiglio.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
