del Consiglio (i) Il Consiglio eleggera' un membro quale Presidente. Il periodo di carica normale del Presidente e' di tre anni. Il Consiglio puo' rieleggere il suo Presidente per un secondo periodo di carica non superiore a tre anni. (ii) Il Consiglio si riunira' almeno una volta l'anno. (iii) Il Consiglio adottera' il proprio regolamento interno. (iv) La maggioranza dei membri costituira' il quorum per le riunioni del Consiglio.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66~appendice-i-art11 · fonte su Normattiva