Art. 14 (Appendice I)
(i) Il personale sara' nominato dal Direttore Generale in base al regolamento del personale approvato dal Consiglio. (ii) Il criterio principale per l'assunzione del personale e per la determinazione delle condizioni di impiego sara' quello di garantire i massimi livelli di qualita', efficienza, competenza ed integrita'. (iii) I parametri salariali, l'assicurazione, gli schemi pensionistici ed ogni altra condizione di impiego saranno stabiliti nel regolamento del personale e saranno in linea di massima paragonabili ed in linea con quanto previsto da altri organismi nell'ambito del sistema CGIAR.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
