Art. 15 (Appendice I)
(i) Il nucleo del bilancio dell'IPGRI sara' finanziato dai membri del CGIAR. Le operazioni finanziarie dell'Istituto saranno regolamentate da norme finanziarie adottate dal Consiglio in conformita' con i principi stabiliti dal CGIAR. L'Istituto e' altresi autorizzato a ricevere contributi da altre fonti, per finanziare operazioni non coperte dal nucleo del bilancio. (ii) Il bilancio dell'Istituto e' approvato annualmente dal Consiglio e sottoposto all'avallo del CGIAR. (iii) Una completa revisione finanziaria delle operazioni dell'Istituto sara' effettuata su base annuale da una societa' internazionale di revisione dei conti indipendente, nominata dal Consiglio su raccomandazione del Direttore Generale. Il Direttore Generale mettera' a disposizione del Consiglio, nonche' del CGIAR, i risultati di tale revisione dei conti, per suo esame ed approvazione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
