Art. 19 (Appendice I)
La presente Costituzione puo' essere emendata dal Consiglio a maggioranza di tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, a condizione che la notifica di tali proposte di emendamento, insieme con il testo completo, sia stata inviata per posta a tutti i membri del Consiglio almeno otto settimane prima della riunione, ovvero che tutti i membri del Consiglio non abbiano deciso di derogare a tale notifica. Ogni emendamento alla Costituzione sara' sottoposto anche all'approvazione del CGIAR.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
