Art. 2 (Appendice I)
della Sede Il paese dove sara' ubicata la sede dell'IPGRI sara' designato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPGRI, previa consultazione con il CGIAR, ed in base ai requisiti per l'esercizio delle funzioni ed il conseguimento degli scopi dell'IPGRI. Il Consiglio di Amministrazione puo' impiantare uffici in altri luoghi, qualora sia necessario al fine di appoggiare il programma dell'Istituto.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
