Art. 5 (Appendice I)
' (i) L'IPGRI formulera' un programma di ricerca per sviluppare e mantenere la base scientifica e tecnologica necessaria, nonche' un personale con le cognizioni tecniche necessarie per valorizzare la scienza della conservazione delle risorse fitogenetiche ed il loro uso. Il programma tendera' verso l'innovazione e lo sviluppo tecnologico ed i risultati di tale lavoro saranno trasferiti alla comunita' di utenti dell'IPGRI. Questa attivita' includera' lo sviluppo di strategie integrate di conservazione per fondi comuni genici di diverse specie agrarie, con l'impiego di metodi di conservazione complementari. (ii) L'IPGRI elaborera' il concetto di un sistema di collegamento delle risorse genetiche delle specie agrarie volto a coordinare per mezzo di una rete tutte le attivita' sulle risorse genetiche del fondo comune genico di una specie agraria, al fine di promuovere una completa collaborazione tra tutti i partecipanti, compresi gli addetti alla conservazione e gli utenti, nonche' la ripartizione delle responsabilita' per la conservazione, lo studio e l'uso di un determinato fondo comune genico. L'Istituto avra' funzione di catalizzatore nella fase iniziale dell'installazione delle reti di collegamento e coadiuvera' l'ulteriore sviluppo delle reti, come e quando necessario. (iii) L'IPGRI fornira' o disporra' un'assistenza ai programmi nazionali di risorse fitogenetiche, tenendo conto dei diversi requisiti dei vari programmi nazionali, ma dando priorita' a quelli dei paesi in via di sviluppo. Quest'assistenza comprendera' contributi diretti dell'Istituto per la formulazione di politiche e strategie globali sulle risorse fitogenetiche, con l'elaborazione di disposizioni organizzative ed istituzionali per lo svolgimento di programmi e progetti relativi alle risorse fitogenetiche, l'identificazione di eventuali risorse finanziarie e la formulazione di pareri scientifici del personale dell'Istituto, circa l'esecuzione di tali programmi o progetti. (iv) L'IPGRI fungera' da catalizzatore, svolgera' un ruolo di coordinamento e promuovera' la collaborazione, mettera' a disposizione la propria consulenza scientifica ed incoraggera' la pianificazione congiunta in tutte le attivita' relative alle risorse fitogenetiche; (v) L'IPGRI collaborera' con la FAO nel mettere a punto un programma efficace di monitoraggio dello status delle risorse fitogenetiche nel mondo ed operera' per sviluppare programmi nazionali, regionali ed internazionali. L'Istituto ricerchera' ed elaborera' informazioni sulle risorse fitogenetiche e fungera' da distributore centrale di queste informazioni, come e quando necessario. (vi) L'IPGRI si manterra' al passo con le politiche, prassi e capacita' di altri Enti attivi nel campo delle risorse fitogenetiche, nonche' con gli altri problemi connessi, quali i diritti di proprieta' intellettuale e, su richiesta, potra' fornire consulenze in merito a tali questioni nell'ambito e fuori del sistema CGIAR. (vii) L'IPGRI esercitera' ogni altra attivita' che potra' essere ritenuta necessaria o utile dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini di cui all'Articolo 3 del presente strumento.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
