Art. 6 (Appendice I)
(i) Per conseguire detti scopi ed attivita' l'IPGRI avra' i seguenti poteri: (a) ricevere, acquistare od ottenere in altro modo legittimo da qualsivoglia autorita' governativa ovvero ente, societa', associazione, persona, ditta, fondazione o altro organismo sia internazionale che regionale o nazionale, quelle patenti, brevetti, diritti, concessioni o diritti analoghi, nonche' assistenza - finanziaria o di altra natura - che possa condurre e sia necessaria al conseguimento degli scopi dell'Istituto; (b) ricevere, acquistare o ottenere in altro modo legittimo da qualsivoglia autorita' governativa o ente, societa', associazione, persona, ditta, fondazione o altro organismo, sia internazionale che regionale o nazionale, mediante donazione, doni, scambi, disposizioni testamentarie, lasciti, acquisti o affitti, sia a livello assoluto o in amministrazione fiduciaria, contributi consistenti in quei beni, reali, personali o misti, compresi fondi ed effetti o articoli di valore, che possono essere utili o necessari a conseguire gli scopi e le attivita' dell'Istituto ed a detenere, gestire, amministrare, utilizzare, vendere, trasferire o liquidare detti beni; (c) stipulare trattati e contratti; (d) impiegare persone in base al suo regolamento; (e) intentare ed essere convenuto in procedimenti legali; (f) esercitare ogni atto e funzione che possa essere ritenuto necessario, vantaggioso, adatto ed appropriato per il conseguimento, il compimento o il raggiungimento di uno qualsiasi e/o di tutti gli scopi e le attivita' sopracitate, o che sembri in qualsiasi momento poter contribuire al conseguimento degli scopi e delle attivita' dell'Istituto, ovvero necessario ed utile a tal fine. (ii) Nessuna parte dei guadagni dell'Istituto spettera' o potra' essere distribuita ai suoi membri, amministratori, funzionari o altri privati, salvo nel caso in cui l'Istituto sia autorizzato ed abbia avuto procura di pagare un compenso ragionevole per i servizi resi e di effettuare pagamenti e ripartizioni ai fini stabiliti nell'Articolo 3 del presente strumento.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
