Art. 4 (Appendice I)
guida (i) L'IPGRI dara' inizio, fungera' da catalizzatore, promuovera' e coordinera' gli sforzi in materia di risorse fitogenetiche in collaborazione con gli istituti nazionali, regionali ed internazionali, al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente Articolo 3. (ii) L'IPGRI basera' il suo approccio alle risorse fitogenetiche sui seguenti principi: (a) le risorse fitogenetiche devono essere liberamente accessibili a tutti gli utenti in bona fide; (b) le esigenze della comunita' in materia di risorse fitogenetiche variano a seconda dei mutamenti dell'ambiente fisico, scientifico, politico e sociale, il che richiede flessibilita' per far fronte a tali esigenze; (c) le organizzazioni ed i programmi nazionali, regionali ed internazionali in materia di risorse fitogenetiche svolgono tutti un ruolo essenziale per quanto riguarda la conservazione e l'uso di queste risorse; (d) il lavoro dell'Istituto sulla conservazione delle risorse fitogenetiche dovrebbe essere parte dello sforzo generale per la conservazione della biodiversita' del mondo; (e) il fondo comune genico globale di una specie agraria, comprese le specie affini selvatiche, e' l'unita' di base per la conservazione, lo studio e l'utilizzazione; (f) si dovrebbero stabilire collettivamente le priorita' di lavoro sui fondi comuni genici delle specie agrarie; (g) un approccio integrato alla conservazione che comporti un'azione di collaborazione, con metodi complementari e compatibili, e' la migliore soluzione per garantire la sicurezza a lungo termine dei fondi comuni genici delle specie agrarie; (h) le esigenze dei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere oggetto di una attenzione particolare in tutte le attivita' intraprese dall'Istituto; (i) le questioni sociologiche, inclusa la variabile "genere" dovrebbero essere considerate in tutti gli aspetti delle attivita' intraprese dall'Istituto; (j) nelle prassi di assunzione dell'Istituto non vi deve essere alcuna discriminazione basata sul sesso, la razza, la religione o il colore della pelle.
Testo vigente dal 29 gennaio 1994
