Lituania partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunita' nei settori indicati nell'allegato XX. Fatta salva l'attuale partecipazione della Lituania alle attivita' di cui all'allegato XX, il Consiglio di associazione stabilisce le modalita' e le condizioni della partecipazione della Lituania a queste attivita'. Il contributo finanziario della Lituania alle attivita' di cui all'allegato XX si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunita' puo' decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunita' europee, di integrare il contributo della Lituania.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art110 · fonte su Normattiva