[1]Puo' essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale basato su programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Bosnia-Erzegovina.
[2]L'assistenza finanziaria puo' riguardare qualsiasi settore della cooperazione, in particolare la giustizia e gli affari interni, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
