[1]Puo' essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale basato su programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la Bosnia-Erzegovina.

[2]L'assistenza finanziaria puo' riguardare qualsiasi settore della cooperazione, in particolare la giustizia e gli affari interni, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art113 · fonte su Normattiva