1. Il Consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal governo lituano. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo lituano, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art112 · fonte su Normattiva