1. Il Comitato parlamentare e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lituano. 2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento lituano, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
