1. Il Comitato parlamentare e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento estone. 2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento estone, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Testo vigente dal 28 marzo 1997
