1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Lituania nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o filiali; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Lituania non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini lituani o tra societa' e filiali lituane. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art122 · fonte su Normattiva