1. I prodotti tessili di origine lituana elencati nell'allegato VI del presente accordo beneficiano di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunita' secondo le modalita' indicate nel medesimo allegato, che puo' essere riveduto previa decisione del Consiglio di associazione secondo le procedure di cui all'articolo 113. 2. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art16 · fonte su Normattiva