1. La Comunita' e la Lituania si accordano reciprocamente, su basi armoniose e reciproche, le concessioni di cui agli allegati XIV E XV alle condizioni ivi specificate. 2. Le disposizioni degli articoli 20, paragrafo 4, e 21 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art23 · fonte su Normattiva