1. La Comunita' e la Lituania si accordano reciprocamente, su basi armoniose e reciproche, le concessioni di cui agli allegati XIV E XV alle condizioni ivi specificate. 2. Le disposizioni degli articoli 20, paragrafo 4, e 21 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
