1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari della Lituania e alle importazioni in Lituania di prodotti agricoli originari della Comunita'. 2. La Comunita' e la Lituania si accordano a vicenda su basi armoniose e reciproche le concessioni di cui agli allegati IX-XIII alle condizioni ivi specificate. 3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4. 4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunita', delle regole della politica agraria della Lituania e del ruolo dell'agricoltura nell'economia lituana, la Comunita' e la Lituania esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
