[1]Articolo XII Soluzione delle Controversie
[2]1. Ogni controversia intervenuta fra due o piu' parti relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme del presente Accordo, sara' oggetto di negoziati fra le Parti implicate nella controversia, o di meditazione o di conciliazione da parte di terzi, se cio' e' ritenuto accettabile dalle Parti interessate. 2. Se questa controversia non puo' essere risolta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti potranno per reciproco consenso sottoporre la controversia ad arbitrato o a soluzione giudiziaria. Le Parti che hanno intentato la controversia saranno vincolate della decisione arbitrale o giudiziaria.
Testo vigente dal 3 marzo 2005
