[1]Articolo XII Soluzione delle Controversie

[2]1. Ogni controversia intervenuta fra due o piu' parti relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme del presente Accordo, sara' oggetto di negoziati fra le Parti implicate nella controversia, o di meditazione o di conciliazione da parte di terzi, se cio' e' ritenuto accettabile dalle Parti interessate. 2. Se questa controversia non puo' essere risolta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti potranno per reciproco consenso sottoporre la controversia ad arbitrato o a soluzione giudiziaria. Le Parti che hanno intentato la controversia saranno vincolate della decisione arbitrale o giudiziaria.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artxii · fonte su Normattiva