[1]Art. VI.
[2]1. Le Parti attueranno il presente Accordo in conformita' con le leggi e i regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilita' di fondi adeguati nei rispettivi Paesi. 2. I costi delle attivita' di cooperazione previste dal presente Accordo saranno sostenuti come stabilito di comune accordo.
Testo vigente dal 25 giugno 2020
