[1]Entrata in vigore, rettifica e conclusione

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della conferma di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato con consenso scritto. 3. Il presente Accordo puo' essere risolto da una qualsiasi delle due Parti mediante notifica scritta all'altra Parte e si concludera' sei mesi dopo il ricevimento di tale notifica. A prescindere da tale eventuale avviso di risoluzione, il presente Accordo restera' in vigore fino al completo adempimento o alla conclusione di tutti gli obblighi assunti in virtu' del presente Accordo. In fede di quanto summenzionato, i sottoscritti, legalmente nominati rappresentanti delle Parti, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 21 giugno 2021, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 15 giugno 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-05-19;66~accordo-art21 · fonte su Normattiva