[1]Autorizzazione per la pubblica proiezione
[2]L'approvazione di una coproduzione cinematografica da parte delle autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2 dell'Articolo 5 non vincola le autorita' di pertinenza di una delle Parti ad autorizzare la proiezione pubblica della coproduzione cinematografica nel proprio Paese.
Testo vigente dal 27 maggio 2024
