[1]Materiali cinematografici e lingue

[2]1. Ciascun coproduttore sara' proprietario, in proporzione al proprio apporto finanziario, del master originale che sara' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avra' accesso. Il laboratorio dovra' essere ubicato nella Repubblica Italiana o in Giappone. In casi eccezionali, l'utilizzo di un laboratorio situato in un Paese terzo puo' essere consentito solo previo mutuo consenso scritto delle autorita' competenti. 2. Il master originale dovra' essere realizzato nella Repubblica Italiana, in Giappone o in entrambi e dovra' avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano e in giapponese. Il processo di doppiaggio o sottotitolazione della versione italiana sara' effettuato nella Repubblica Italiana mentre quello della versione giapponese sara' realizzato in Giappone. Un'eccezione a tali disposizioni puo' essere acconsentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorita' competenti.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art11 · fonte su Normattiva