[1]Approvazione di una coproduzione cinematografica
[2]1. Al fine di godere dei benefici contemplati dal presente Accordo, i coproduttori devono richiedere e ottenere l'approvazione dalle rispettive autorita' competenti inerente la coproduzione cinematografica. 2. I coproduttori presentano le istanze alle rispettive autorita' competenti, dapprima per ottenere l'approvazione provvisoria e, una volta completata la realizzazione della coproduzione cinematografica, per ottenere l'approvazione definitiva. 3. Il coproduttore italiano e' tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorita' competente della Repubblica Italiana. Il coproduttore giapponese e' tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorita' competente del Giappone. 4. Prima di concedere l'approvazione provvisoria di cui al comma 2 del presente Articolo, le autorita' competenti si consultano al fine di assicurare la conformita' della coproduzione cinematografica alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. L'autorita' competente dei coproduttori con apporto finanziario maggiore comunica per prima all'altra autorita' competente la propria valutazione sulla fattibilita' della coproduzione cinematografica. 5. Le autorita' competenti possono decidere congiuntamente i termini e le condizioni per la concessione dell'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, al fine di conseguire le finalita' del presente Accordo. 6. Le autorita' competenti assicurano che la loro rispettiva decisione di concedere o negare l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo sia assunta in conformita' alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese nonche' ai termini e alle condizioni di cui al comma 5 del presente Articolo. 7. Le istanze presentate al fine di ottenere l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo devono soddisfare i requisiti previsti nelle Norme di Procedura, definite nell'Allegato al presente Accordo.
Testo vigente dal 27 maggio 2024
