[1]Autorita' competenti
[2]Le autorita' competenti sono definite nell'Allegato al presente Accordo. In deroga all'Articolo 14, se una delle Parti ha necessita' di designare un'altra autorita' come propria autorita' competente, la citata Parte notifica tale cambiamento preventivamente e per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici.
Testo vigente dal 27 maggio 2024
