[1]Promozione della cooperazione tecnica.

[2]Le Parti della Convenzione devono, in consultazione con l'Organizzazione ed altri organismi internazionali, con il concorso ed in coordinamento con il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, promuovere l'aiuto da apportare alle Parti che richiedono un'assistenza tecnica allo scopo:

  • a)di formare del personale scientifico e tecnico;
  • b)di procurarsi l'equipaggiamento e gli adeguati impianti di raccolta e di sorveglianza;
  • c)di facilitare l'adozione di altre misure e disposizioni intese a prevenire o ad attenuare l'inquinamento dell'ambiente marino da parte delle navi; e
  • d)d'incoraggiare la ricerca; di preferenza all'interno dei paesi interessati, in modo da favorire la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~art17 · fonte su Normattiva