1. Le Parti, agendo direttamente o con l'aiuto delle organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate o in via bilaterale, cooperano in vista di elaborare e, nella misura del possibile, di applicare programmi di assistenza in favore dei paesi in via di sviluppo, particolarmente nel campo della scienza, dell'educazione e della tecnologia, al fine di prevenire l'inquinamento di origine terrestre ed i suoi effetti nocivi nell'ambiente marino. 2. L'assistenza tecnica vertera' in particolare sulla formazione del personale scientifico e tecnico nonche' sull'acquisizione, utilizzazione e fabbricazione di materiale appropriato da parte di questi paesi, a condizioni vantaggiose da definirsi tra le Parti interessate.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art10 · fonte su Normattiva