Art. 28
[1], ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
[2]1 Il presente Protocollo sara' aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione sulla Responsabilita' del 1992 a Londra da 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994.
[3]2 Fermo restando il paragrafo 4, il presente Protocollo sara' ratificato accettato o approvato dagli Stati che lo hanno firmato.
[4]3 Fermo restando il paragrafo 4, il presente Protocollo e' aperto all'adesione degli Stati che non lo hanno firmato.
[5]4 Il presente Protocollo puo' essere ratificato, accettato, approvato o vi possono aderire solo gli Stati che hanno ratificato, accettato, approvato o aderito alla Convenzione sulla Responsabilita' del 1992.
[6]5 La ratifica, accettazione, approvazione o adesione avverranno tramite deposito di uno strumento formale avente tale effetto presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.
[7]6 Uno Stato che e' Parte al presente Protocollo, ma non e' Parte alla Convenzione sul Fondo dei 1971, sara' vincolato dalle disposizioni della Convenzione sul Fondo del 1971, emendate dal presente Protocollo, nei confronti delle altre Parti ad esso, ma non sara' vincolato dalle disposizioni della Convenzione sul Fondo del 1971 nei confronti delle Parti alla sola Convenzione.
[8]7 Si riterra' che qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971 emendata dal presente Protocollo si applichi alla Convenzione in tal modo emendata e modificata da tale emendamento.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
