[1]Articolo V.

[2]1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti esistenti o dopo l'adempimento di tutte le procedure richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti delle dette Parti, e' ritenuto applicabile al Protocollo modificato dall'emendamento.

Testo vigente dal 23 ottobre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662~protocollo-artv · fonte su Normattiva