[1]Accordo concluso tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di protezione dei diritti di proprieta' industriale.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

[3]Considerata la necessita' per i due Paesi di porre rimedio ai pregiudizi subiti a causa della guerra dai loro nazionali in materia di diritti di proprieta' industriale; Data l'impossibilita' nella quale si sono trovate le persone fisiche di nazionalita' germanica e le persone giuridiche soggette al diritto germanico di avvalersi delle norme contenute nel decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1031; Tenuto conto degli obblighi derivanti a ciascuno dei due Governi dalle Convenzioni, Trattati ed Accordi internazionali in vigore; Hanno convenuto quanto segue:

[5]Sono prorogati fino al 30 aprile 1953 i termini di priorita', previsti dall'art. 4 della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, relativi al deposito di domande di brevetto d'invenzione, di modelli d'utilita', di disegni o modelli industriali, o di marchi di fabbrica o di commercio, che non erano ancora scaduti il 13 ottobre 1943 e quelli che hanno cominciato a decorrere dopo tale data e che sono scaduti prima del 30 aprile 1952.

Testo vigente dal 20 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;665~accordo-art1 · fonte del testo