[1]Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di brevetti per invenzioni industriali.
[2]Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica Federale di Germania animati dal desiderio di completare l'Accordo del 30 aprile 1952 in materia di protezione dei diritti di proprieta' industriale, hanno convenuto di concludere in proposito un Accordo ed hanno, quindi, nominati come loro Plenipotenziari:
[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il dott. Antonio PENNETTA, Presidente di Sezione della Suprema Corte di cassazione, Consulente giuridico del Ministero degli affari esteri,
[4]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA il sig. Clemens von BRENTANO, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania presso la Repubblica Italiana, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
[5]Art. 1.
[6]I brevetti per invenzioni industriali concessi o che saranno concessi, in Italia, a persone fisiche di nazionalita' germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio, o alle persone giuridiche soggette al diritto germanico, dopo il 15 settembre 1947, anche se riferentisi a domande depositate prima del 16 settembre 1947, appartengono alle persone fisiche o giuridiche predette.
Testo vigente dal 14 settembre 1957
